Premessa

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha recentemente affrontato un caso significativo riguardante la violazione delle normative sulla protezione dei dati personali da parte di un professionista psicoterapeuta ed ha erogato una pesante sanzione.

Questo caso mette in luce questioni cruciali relative alla trasparenza nel trattamento dei dati e al rispetto dei diritti degli interessati, elementi fondamentali del Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR.

Contesto del Reclamo

Il reclamo è stato presentato da un paziente, assistito dal suo legale, che ha denunciato l’assenza di informazioni adeguate riguardanti il trattamento dei suoi dati personali durante le sedute di psicoterapia. In particolare, il reclamante ha segnalato di non aver ricevuto alcuna informativa riguardante le modalità di trattamento dei dati e la base giuridica su cui si fondava tale trattamento. Inoltre, ha richiesto l’accesso alle registrazioni delle sedute e alla documentazione privacy, senza ricevere riscontro dal professionista.

Procedura Istruttoria

Dopo la ricezione del reclamo, l’Ufficio del Garante ha avviato un’attività istruttoria per verificare le affermazioni del reclamante. È emerso che il dottore non aveva fornito le informazioni richieste né aveva rispettato gli obblighi informativi previsti dall’articolo 13 del GDPR. Nonostante le richieste di chiarimento da parte dell’Ufficio, il professionista non ha risposto in modo tempestivo, violando così le normative vigenti

Valutazioni e Riscontri

Il professionista ha successivamente fornito una memoria difensiva in cui sosteneva di aver ottenuto verbalmente il consenso del paziente per la registrazione delle sedute. Tuttavia, ha anche riconosciuto che non era stata firmata alcuna documentazione formale al riguardo.

Ha giustificato questa omissione affermando che il trattamento dei dati era ancora in una fase preliminare e che le registrazioni sarebbero state distrutte dopo sei mesi dall’interruzione del trattamento

Violazioni Riscontrate

Dall’analisi della documentazione e delle dichiarazioni fornite dal dottore, il Garante ha riscontrato diverse violazioni:

  1. Mancanza di Trasparenza: Il professionista non ha rispettato il principio di trasparenza previsto dall’articolo 5 del GDPR, non fornendo all’interessato le informazioni necessarie riguardo al trattamento dei dati.
  2. Inosservanza del Diritto di Accesso: Il dottore non ha risposto all’istanza di accesso ai dati personali presentata dal reclamante, violando l’articolo 15 del GDPR.
  3. Omissione di Riscontro alle Richieste dell’Autorità: Il professionista non ha fornito riscontro alle richieste informative formulate dall’Autorità, contravvenendo all’articolo 157 del Codice della Privacy

Conclusioni

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento, ha proceduto alla pubblicazione del provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale ed ha ingiunto una sanzione di €.6.500,00 al professionista

Questo caso sottolinea l’importanza della conformità alle normative sulla protezione dei dati nella pratica professionale, che vale in tutti i settori ma specialmente in quello della salute mentale, dove la gestione dei dati personali è particolarmente delicata.

La responsabilità di informare i pazienti sui loro diritti e sulle modalità di trattamento dei loro dati è fondamentale per garantire la fiducia e la sicurezza nel rapporto terapeutico. Il Garante ha evidenziato che ogni professionista deve adottare procedure chiare e documentate per garantire il rispetto delle normative vigenti e tutelare i diritti degli interessati