La tanto attesa rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali è legge.

La legge di bilancio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 prevedendo, tra le altre novità, la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, meglio conosciuta come rottamazione quinquies.

La rottamazione consente di estinguere le cartelle versando la sorte capitale, senza pagare gli interessi, le sanzioni, le somme aggiuntive né l’aggio. Sono invece dovute le spese di notifica e le spese per le procedure esecutive eventualmente avviate nei confronti del contribuente (per esempio pignoramenti).

Vediamo insieme quali sono le regole e le condizioni previste dalla legge per accedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali 2026.

Quali cartelle si possono rottamare

E’ possibile rottamare le cartelle esattoriali i cui carichi siano stati affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Attenzione: non conta la data di notifica della cartella, bensì la data di affidamento del ruolo dall’ente creditore (per esempio Agenzia delle Entrate o INPS) all’agente della riscossione.

Le cartelle rottamabili sono quelle aventi ad oggetto:

  • l’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione dell’Irpef e dell’Iva;
  • l’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

È possibile verificare le cartelle rottamabili nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Quante rate per la rottamazione cartelle 2026

Il pagamento delle cartelle tramite rottamazione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con le seguenti scadenze:

  1. la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  2. dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  3. dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo.

Come presentare domanda di rottamazione cartelle 2026

E’ possibile accedere alla rottamazione presentando all’agente della riscossione un’apposita dichiarazione, entro il 30 aprile 2026, con modalità, esclusivamente telematiche, tramite il modello e le istruzioni che a breve lo stesso agente pubblicherà nel proprio sito internet.

Con la dichiarazione è possibile inserire una o più cartelle che si intendono rottamare e scegliere il numero di rate (entro il limite massimo di 54).

Cosa succede ai giudizi in corso per le cartelle da rottamare

Nella dichiarazione sopra indicata, il contribuente deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere obbligatoriamente l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. I giudizi, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

I giudizi in corso contro le cartelle si estinguono quando si perfeziona la rottamazione e cioè con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. In tal caso l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione di adesione alla rottamazione, della comunicazione delle somme dovute e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Cosa accade dopo la presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente alle cartelle inserite si producono i seguenti effetti:

  1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  2. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di rateizzazione in essere alla data di presentazione;
  3. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  4. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  5. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  6. il debitore non è considerato inadempiente ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Comunicazione delle somme da pagare

Una volta presentata la dichiarazione, il contribuente deve attendere che l’agente della riscossione comunichi, entro il 30 giugno 2026, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate (che non può essere inferiore a 100 euro), e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

Come si paga la rottamazione

Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione delle somme dovute
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Cosa succede alle rateizzazioni in corso

Se le cartelle per le quali si chiede la rottamazione 2026 sono già oggetto di piani di rateizzazione, questi ultimi vengono sospesi e, alla data del 31 luglio 2026, vengono automaticamente revocati. Non possono essere accordate nuove dilazioni

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Decadenza dalla rottamazione

Si decade dalla rottamazione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, per l’intero importo originario delle cartelle, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

  • dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
  • di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  • dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Se si decade dalla rottamazione, i versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo e senza che possa essere chiesto il rimborso delle somme versate.

Rottamazione cartelle e procedure di composizione della crisi

Possono essere compresi nella rottamazione anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Alle somme occorrenti per aderire alla rottamazione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Rottamazione cartelle relative a multe per violazione del codice della strada

Per le cartelle aventi ad oggetto multe irrogate per violazioni del codice della strada, è possibile rottamare unicamente gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.

Si può aderire alla rottamazione 2026 se in passato si è beneficiato delle altre rottamazioni?

Sono esclusi dalla rottamazione 2026 i debiti già ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La rottamazione 2026 è invece possibile per chi ha aderito alle precedenti versioni della rottamazione ma è poi decaduto, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

È possibile rottamare le cartelle per tributi regionali o comunali?

La rottamazione quinquies riguarda soltanto i tributi erariali (Irpef, Ires, Iva) e i contributi previdenziali INPS. È tuttavia prevista la facoltà per le regioni e gli enti locali di introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni per i tributi di loro competenza (pr esempio tassa automobilistica, Imu, Tari).

Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.