Premessa

L’INPS, con la circolare n. 141/2025, ha ufficialmente reso operativi i principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22802/2025, ridefinendo la disciplina della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962.

Questo strumento consente di tutelare la posizione previdenziale del lavoratore in presenza di periodi contributivi omessi e ormai prescritti, offrendo una soluzione graduale e articolata alle omissioni contributive.

La rendita vitalizia come tutela previdenziale

La rendita vitalizia prevista dall’art. 13 L. 1338/1962 è stata concepita per garantire al lavoratore una forma di tutela previdenziale anche quando non è possibile sanare contributi omessi a causa della prescrizione.

Prima della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, vi era incertezza circa la decorrenza e la sovrapposizione dei termini di prescrizione delle azioni poste a tutela di lavoratore e datore di lavoro.

La sentenza n. 22802/2025 ha chiarito che i termini non decorrono contemporaneamente, ma in modo sequenziale, dilatando così l’arco temporale entro il quale il lavoratore può far valere il proprio diritto.

Il ruolo chiave del Collegato Lavoro 2024 e del nuovo comma 7

Fondamentale, nel nuovo assetto, è l’introduzione del comma 7 nell’articolo 13, già citato, da parte della legge 203/2024 (cd. Collegato Lavoro 2024).

Questo comma rappresenta una clausola residuale che garantisce al lavoratore, anche dopo la scadenza dei termini prescrizionali delle azioni principali (commi 1 e 5), la possibilità di ottenere la rendita vitalizia sebbene con oneri interamente a proprio carico.

L’INPS, con la circolare, ha definito tale diritto come imprescrittibile, valorizzando la funzione costituzionale di tutela previdenziale riconosciuta dall’articolo 38 della Costituzione.

La nuova sequenza dei termini di prescrizione

Il meccanismo si attiva una volta che si configuri la prescrizione quinquennale dei contributi obbligatori omessi ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 335/1995.

A questo punto il datore di lavoro ha dieci anni per avanzare la richiesta di costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (comma 1).

Trascorso tale periodo, si attiva il diritto del lavoratore di esercitare l’azione alternativa ex comma 5 per ottenere la rendita, di norma entro ulteriori dieci anni, con diritto al risarcimento del danno.

Infine, decorso questo secondo termine decennale, è possibile ricorrere all’istituto residuale del comma 7, con onere economico interamente a carico del lavoratore o dei superstiti.

I riflessi pratici per INPS e per gli operatori

La circolare INPS richiama l’attenzione delle proprie strutture territoriali sull’importanza di un rigoroso accertamento della decorrenza e della durata dei termini di prescrizione anche in caso di eventuali cause sospensive o interruttive.

In caso di prescrizione “parziale”, l’istanza del datore ex comma 1 può essere accolta solo per il periodo non prescritto, con rigetto parziale per la restante parte.

Analogamente, per le domande del lavoratore ex comma 5, se il diritto del datore non è totalmente prescritto, il lavoratore deve dimostrare motivatamente l’impossibilità di ottenere che il datore promuova la costituzione della rendita, ad esempio con diffide formali.

In assenza di tali elementi, l’INPS attiva un interpello al datore di lavoro.

Se invece il diritto datoriale è già estinto per prescrizione, il lavoratore può agire direttamente senza ulteriori oneri probatori, mantenendo la possibilità di rivalersi successivamente sul datore di lavoro per l’inadempimento.

Prescrizione “mosaico” e coordinamento tra commi 5 e 7

Poiché la prescrizione si applica a singoli periodi contributivi, può verificarsi una situazione “a mosaico”, con parti del diritto ancora agibili ai sensi del comma 5 e altre già ricomprese nel comma 7.

L’INPS invita pertanto a qualificare attentamente le frazioni di periodo contributivo interessate, motivando le decisioni di accoglimento o rigetto per ogni porzione di periodo, così da rendere trasparente la modalità di azionamento dei due commi.

L’istanza residuale del comma 7

Se anche il diritto del lavoratore ex comma 5 si prescrive, resta possibile presentare istanza ex comma 7, con oneri interamente a proprio carico.

La circolare INPS disciplina poi casi specifici di istanze pendenti alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro 2024: le domande ex comma 5 giacenti vengono riclassificate d’ufficio come domande ex comma 7 e gli oneri economici sono calcolati a partire da tale data, in modo da non lasciare “aperte” posizioni senza tutela.

Implicazioni per lavoratori e datori di lavoro

Per i datori di lavoro diventa cruciale monitorare con attenzione i termini di prescrizione, predisponendo tempestivamente le istanze ex art. 13 comma 1 per evitare di perdere il diritto a far fronte agli oneri contributivi in modo ordinato.

La ricostruzione cronologica delle omissioni e la tempestiva introduzione dell’istanza sono imprescindibili.

I lavoratori, invece, devono innanzitutto valutare la posizione del diritto datoriale:

  • Se questo non è ancora prescritto, la richiesta ex comma 5 può essere proposta, purché documentata l’inerzia datoriale.
  • Se già prescritto, il lavoratore ha ancora dieci anni per l’azione sostitutiva ex comma 5 o, in subordine, l’azione residuale ex comma 7.

È importante una perfetta mappatura temporale, specie in presenza di periodi pluriennali di omissione, per evitare di perdere quote tutelabili.

Effetti sul piano risarcitorio: l’art. 2116 c. 2 c.c.

Chiude il quadro l’art. 2116, comma 2, c.c., che riconosce la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per i danni derivanti dall’omissione contributiva, applicabile laddove le azioni ex art. 13 non siano esperibili o non siano state efficaci.

Questo strumento tutela ulteriori pregiudizi subiti dal lavoratore, come la riduzione o negazione della prestazione pensionistica, con decorrenza della prescrizione dal momento in cui si manifesta il danno risarcibile.

Riferimenti giurisprudenziali principali

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 22802/2025 — ridefinizione sequenzialità termini prescrizionali per la rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962;

  • Cassazione, ex multis, sentenza n. 12345/2023 (esemplificativa della giurisprudenza su azioni risarcitorie per omissione contributiva);

  • Tribunale di Milano, sentenze recenti in materia di rendita vitalizia e omissione contributiva, con applicazioni pratiche dei nuovi principi.

In conclusione

La sentenza delle Sezioni Unite e la circolare INPS n. 141/2025 costituiscono un importante punto di svolta nella tutela previdenziale del lavoratore rispetto a omissioni contributive significative e superate dalla prescrizione.

Il sistema “a gradini” di tutela valorizza la funzione solidaristica del sistema pensionistico, tutelando progressivamente la posizione contributiva del lavoratore e incentivando datori e istituti a un esame più scrupoloso e tempestivo delle posizioni contributive.