Premessa

Con la sentenza del 9 gennaio 2025, causa C-394/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito che l’identità di genere dei clienti di un’impresa di trasporto non è essenziale per l’esecuzione del contratto di trasporto.

Questo pronunciamento si inserisce nel contesto di una contestazione sollevata da un’associazione nei confronti di una compagnia ferroviaria francese, la quale richiedeva ai clienti di indicare il proprio appellativo (“Signore” o “Signora”) al momento dell’acquisto dei biglietti online.

L’associazione ha sostenuto che tale prassi violasse il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), in particolare il principio di minimizzazione dei dati, poiché l’indicazione dell’appellativo non sarebbe necessaria per l’acquisto del titolo di trasporto.

Il principio di minimizzazione dei dati

La CGUE ha richiamato il principio di minimizzazione dei dati, che impone che i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Secondo l’articolo 5 del GDPR, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato.

Inoltre, il trattamento è lecito se è necessario per l’esecuzione di un contratto o per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di terzi (articolo 6 del GDPR).

Necessità dell’identità di genere per l’esecuzione del contratto

La Corte ha chiarito che affinché un trattamento di dati possa considerarsi necessario all’esecuzione di un contratto, deve essere oggettivamente indispensabile.

Nel caso specifico, la CGUE ha ritenuto che la personalizzazione della comunicazione commerciale basata sull’identità di genere non sia indispensabile per l’esecuzione del contratto di trasporto ferroviario.

La compagnia ferroviaria potrebbe adottare modalità comunicative più inclusive e generiche, evitando così la raccolta di dati personali legati all’identità di genere

Legittimo interesse e rischio di discriminazione

In merito alla giustificazione del trattamento dei dati per il perseguimento del legittimo interesse, la Corte ha stabilito che tale interesse non può prevalere sui diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Secondo la CGUE i clienti non si aspettano che i loro dati relativi all’identità di genere siano trattati nell’ambito dell’acquisto di un biglietto ferroviario, e qualsiasi trattamento effettuato a fini di marketing diretto potrebbe comportare rischi significativi per la loro privacy e dignità

La CGUE ha anche sottolineato che spetta al giudice nazionale verificare se esista un rischio concreto di discriminazione basata sull’identità di genere.

Questo aspetto è particolarmente rilevante alla luce della Direttiva UE 2004/113, che promuove la parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi.

La Corte ha affermato che le discriminazioni possono derivare non solo dall’appartenenza a un genere specifico ma anche dal cambiamento dell’identità di genere

Conclusioni

La sentenza della CGUE rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore protezione della privacy e dei diritti delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.

Essa evidenzia come l’obbligo di fornire informazioni relative all’identità di genere possa costituire una violazione del GDPR, in quanto non necessario né per l’esecuzione del contratto

Non possiamo, tuttavia, non sottolineare che forse in questo caso specifico tanto rigore da parte della CGUE appare forse sovrabbondante dal momento che l’indicazione di genere dei cittadini è un dato personale non così privato (o sensibile) dal momento che è presente in tutti i pubblici registri a cui chiunque può accedervi. Ma tant’è.