PREMESSA
Un caso recente di un post offensivo ha posto una domanda cruciale riguardo all’equilibrio tra il diritto di critica del lavoratore, sancito dall’art. 21 della Costituzione, e la protezione del decoro e della dignità del datore di lavoro unitamente ad una condotta riparatoria posta in atto dallo stesso dipendente, volta a cancellare o, se non altro, a diminuire la portata dei fatti contestati.
IL FATTO
Un dipendente marchigiano, in un momento di frustrazione, ha pubblicato sulla propria bacheca social un post dal contenuto fortemente offensivo nei confronti della proprietà aziendale. Il post, accessibile a chiunque, ha suscitato scalpore, ma il lavoratore, realizzando la gravità del gesto, ha deciso di cancellarlo quasi immediatamente e di porgere le proprie scuse.
Nonostante questo, il datore di lavoro ha deciso di procedere con il licenziamento per giusta causa. Il dipendente, ritenendo eccessiva la sanzione, impugnava il provvedimento davanti al Tribunale del Lavoro di Pescara, sollevando il quesito su quanto una condotta riparatoria possa influire sulla legittimità del licenziamento.
IL DIRITTO DI CRITICA
Il Tribunale del Lavoro di Pescara, con la sentenza n. 30/2024, ha affrontato in modo dettagliato la questione. Il tribunale richiamava il principio per cui il diritto di critica del lavoratore è garantito, ma solo entro precisi limiti.
La critica è legittima se esercitata per difendere la propria posizione, nel rispetto della verità oggettiva, e con modalità che non ledano il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico. Superare questi limiti, ad esempio con affermazioni ingiuriose o diffamatorie, può giustificare un’azione disciplinare fino al licenziamento per giusta causa.
IL DIRITTO DI CRITICA LEGITTIMO
Schematizzando, l’esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo se:
- è limitato a difendere la propria posizione lavorativa/soggettiva,
- rispetta la verità oggettiva;
- è fatto con modalità e termini non tesi a ledere il decoro del datore di lavoro od a determinare un pregiudizio per l’impresa
Laddove anche uno solo dei limiti descritti venga travalicato, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, idonea a ledere l’onore, la reputazione e il decoro di quest’ultimo, non è scriminata dall’esercizio del diritto ed assume l’attitudine ad integrare un illecito disciplinare quale, come nella vicenda qui commentata, il licenziamento disciplinare.
LA CONDOTTA RIPARATORIA
Nel caso specifico, il post pubblicato dal dipendente era chiaramente offensivo e non rientrava nell’ambito della legittima critica. Tuttavia, il tribunale ha valutato con attenzione le circostanze attenuanti in questo caso presenti: la condotta riparatoria cioè:
- la rapida cancellazione del post
- le scuse presentate spontaneamente dal lavoratore.
Questi gesti sono stati interpretati come un tentativo sincero di rimediare all’errore, dimostrando che l’offesa non era premeditata ma piuttosto frutto di un momento di impulsività.
IL LICENZIAMENTO SPROPORZIONATO
La sentenza ha concluso che, nonostante la gravità dell’atto, la reazione del datore di lavoro è stata sproporzionata. Il licenziamento, infatti, rappresenta la sanzione più severa e deve essere riservato a casi di particolare gravità o recidiva, quando non esistono altre misure disciplinari adeguate.
Il tribunale ha suggerito che, in questa situazione, una misura conservativa, come la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, sarebbe stata più appropriata, consentendo di mantenere il rapporto di lavoro e allo stesso tempo punendo il comportamento in modo proporzionato.
CONCLUSIONI
Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione equilibrata e contestualizzata delle azioni del lavoratore. Pur riconoscendo la necessità di tutelare la dignità e la reputazione del datore di lavoro, la sentenza evidenzia anche la necessità di considerare le circostanze attenuanti e di optare per sanzioni proporzionate, che possano preservare il posto di lavoro e il sostentamento del dipendente, specialmente in un contesto economico e sociale difficile.








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