PREMESSA

Il tema del lavoro straordinario solleva molte domande sui diritti e doveri del lavoratore e, di riflesso, sui diritti e doveri datoriali specialmente in situazioni di pressione aziendale. Ma un lavoratore può rifiutarsi di svolgere il lavoro straordinario? E sotto quali condizioni tale rifiuto è legittimo?

IL FATTO

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22459 dell’8 agosto 2024, ha trattato un caso significativo riguardante un lavoratore che si era rifiutato di eseguire un incarico straordinario assegnatogli con breve preavviso.

Il lavoratore, impiegato in una società di trasporto, aveva ricevuto l’ordine di effettuare un viaggio non programmato, il venerdì sera al termine della sua giornata lavorativa.

Dopo il suo rifiuto, la società aveva avviato un procedimento disciplinare e lo aveva licenziato per giusta causa, accusandolo di inaffidabilità (cioè di insubordinazione, ndr.).

LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO

Il lavoratore impugnava il licenziamento e la Corte d’Appello accoglieva il suo ricorso, annullando il licenziamento e ordinando la sua reintegrazione. La Corte d’Appello aveva rilevato

  • che l’ordine di lavoro straordinario fosse stato impartito senza un adeguato preavviso e
  • che la richiesta fosse eccessiva, considerando il contesto (fine settimana lavorativa e necessità di pernottamento fuori casa).

Inoltre, la Corte aveva sottolineato l’assenza del pagamento delle ore straordinarie precedentemente lavorate.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La società, non soddisfatta della decisione, ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, confermando la decisione della Corte d’Appello, evidenziava che la disciplina del lavoro straordinario, come stabilito dall’art. 13 del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione, prevede limiti precisi per il lavoro straordinario, sia in termini di ore settimanali che di ore annuali.

La Cassazione ha ribadito che il lavoro straordinario deve essere richiesto in modo conforme ai principi di buona fede e correttezza, con un preavviso adeguato e in rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori, come stabilito dall’art. 2087 del Codice Civile.

La Cassazione ha chiarito che la richiesta straordinaria di lavorare oltre il limite delle 12 ore settimanali può essere considerata legittima solo se, nelle nove settimane precedenti, non si siano superate le 36 ore di straordinario (limite massimo previsto dal CCNL), e che qualsiasi richiesta deve tenere conto del diritto del lavoratore a un riposo adeguato.

Inoltre, il mancato pagamento delle ore straordinarie precedenti giustificava il rifiuto del lavoratore a prestare ulteriori ore di lavoro straordinario.

IL RIFIUTO DEL LAVORATORE È LEGITTIMO? IN QUESTO CASO SI

La Corte di Cassazione ha confermato che il rifiuto del lavoratore di svolgere lavoro straordinario è legittimo se l’ordine aziendale non rispetta le norme contrattuali e legali. In questo caso, il rifiuto era giustificato sia dal mancato rispetto del limite settimanale di ore straordinarie sia dall’assenza di un adeguato preavviso e dalla mancata remunerazione delle ore straordinarie precedenti.

CONCLUSIONI

In sintesi, il lavoratore ha il diritto di rifiutare il lavoro straordinario quando l’ordine aziendale è inesigibile, cioè a dire quando questo non rispetta i limiti previsti dalla legge o dal contratto collettivo. È fondamentale che le aziende rispettino le regole sulla gestione del lavoro straordinario, garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori e mantenendo un equilibrio tra le esigenze aziendali e la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.