Premessa
L’ordinanza n. 24558 del 4 settembre 2025 della Corte di Cassazione segna un importante punto di svolta nel diritto del lavoro, in particolare riguardo al diritto di difesa del lavoratore licenziato sulla base di un report investigativo.
La Suprema Corte ha chiarito che, per garantire la legittimità del recesso disciplinare, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del dipendente il report investigativo già dal momento della contestazione degli addebiti, non potendolo limitare alla fase processuale, pena la violazione del diritto di difesa.
Il fatto affrontato
Nel caso oggetto dell’ordinanza, il lavoratore era stato licenziato per presunto uso abusivo dei permessi ex lege 104/1992.
Tuttavia, la Corte d’Appello ha accolto l’impugnazione del licenziamento, ritenendo che fosse stata violata la piena possibilità di difesa del dipendente, poiché il report investigativo alla base della contestazione era stato messo a disposizione solo in giudizio e non già in sede di contestazione disciplinare.
Inoltre, è stata rilevata l’assenza di prova circa l’autorizzazione degli investigatori alla data dei fatti contestati.
I principi giurisprudenziali
La Cassazione, confermando la decisione di merito, ha ribadito che la contestazione disciplinare ha la funzione essenziale di indicare i fatti contestati al lavoratore per consentirgli di preparare la propria difesa, ma non necessariamente di allegare nell’immediato tutte le prove, specie quando esse derivano da fattispecie extra-aziendali e da attività investigative svolte da terzi.
In tal senso è sufficiente che il datore di lavoro indichi la fonte della propria conoscenza. È tuttavia imprescindibile che la contestazione sia specifica e chiara nei fatti addebitati.
Nel caso concreto, invece, il datore di lavoro non ha indicato con sufficiente precisione gli addebiti e non ha neppure dimostrato in giudizio che il personale che ha redatto il report fosse autorizzato, compromettendo così il principio della specificità della contestazione.
Per questa ragione, la Cassazione ha rigettato il ricorso del datore, concludendo per l’illegittimità del licenziamento.
Aspetti pratici e riflessioni
La giurisprudenza consolidata, come esemplificato dall’ordinanza n. 24558/2025, sottolinea che il diritto di difesa previsto dall’articolo 24 della Costituzione e dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori va inteso in senso sostanziale e pieno, non solo formale.
Quando le accuse si fondano su un report investigativo, il documento diviene parte integrante della contestazione e non semplicemente una prova accessoria.
Il negare l’accesso a tale documento impedisce una difesa reale ed efficace al lavoratore e può portare all’annullamento del provvedimento disciplinare.
Ciò non significa che il datore di lavoro debba necessariamente consegnare integralmente il report al momento della contestazione, ma si impone l’obbligo di consegnarlo quando il lavoratore ne fa espressa richiesta, consentendo così la verifica e la possibilità di confutare elementi quali la cronologia degli eventi, la pertinenza delle immagini, o l’autorizzazione alla raccolta delle prove stesse.
La pronuncia si inserisce in un contesto più ampio di tutela dei diritti del lavoratore nelle procedure disciplinari, rafforzando la necessità che tali procedure siano condotte con trasparenza e rigore formale e sostanziale, al fine di garantire equilibrio e giustizia nel rapporto di lavoro.
Riferimenti giurisprudenziali
Ecco tre riferimenti giurisprudenziali delle corti di merito sul tema dell’accesso al report investigativo e al diritto di difesa nel procedimento disciplinare:
Corte d’Appello di Milano, sentenza 2025, conferma l’illegittimità del licenziamento fondato su indagini investigative interne quando il datore non ha messo a disposizione il report al lavoratore in tempi utili, violando così il diritto alla difesa e il principio di trasparenza del procedimento.
Tribunale di Perugia, 18 febbraio 2025, decisione significativa che ha dichiarato l’inutilizzabilità dei dati raccolti nel report investigativo in caso di violazione delle regole deontologiche in materia di investigazioni difensive, con conseguente nullità del licenziamento basato su tali dati.
Corte d’Appello di Torino, 2024, ha ribadito che il datore deve indicare con chiarezza i fatti addebitati e consentire l’accesso ai documenti probatori (inclusi report investigativi) per garantire un’effettiva possibilità di difesa al lavoratore, pena l’illegittimità del provvedimento disciplinare
Conclusione
In conclusione, l’attuale orientamento giurisprudenziale afferma con chiarezza che il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore la disponibilità del report investigativo già nella fase della contestazione o, quantomeno, nel momento della richiesta, per consentire una difesa realmente efficace e prevenire l’illegittimità del licenziamento per violazione del diritto di difesa.
Questo principio rappresenta un elemento imprescindibile per la corretta applicazione del procedimento disciplinare nel rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore.








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