Premessa

Con la recente sentenza n. 469 del 7 settembre 2025, il Tribunale di Pavia ha ribadito un principio fondamentale della materia del licenziamento individuale: la comunicazione del licenziamento da parte del datore di lavoro deve necessariamente essere effettuata in forma scritta e, soprattutto, deve essere sottoscritta dal datore stesso o dal suo rappresentante munito di potere di firma.

Nel caso analizzato, il licenziamento era stato comunicato al lavoratore esclusivamente tramite una email ordinaria (cosa che è possibile e legittima, ndr.) ma priva di qualsiasi sottoscrizione, e ciò è stato ritenuto insufficiente a soddisfare i requisiti formali richiesti dalla legge, con conseguente dichiarazione di inefficacia del licenziamento e diritto alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Il caso affrontato

Il fatto sottoposto all’esame del Tribunale ha riguardato un lavoratore che impugnava il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro tramite una semplice email inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ma priva di sottoscrizione autografa o digitale del datore stesso.

Il lavoratore ha contestato che tale modalità non potesse ritenersi valida ai fini della forma scritta prevista dalla legge.

La sentenza del Tribunale di Pavia

Il Tribunale ha ritenuto, in linea con la normativa vigente e la consolidata giurisprudenza, che la mera comunicazione del licenziamento via email senza sottoscrizione fosse illegittima.

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 604/1966, che regola la forma del licenziamento, il recesso (cioè il licenziamento) deve essere comunicato per iscritto e deve essere sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo rappresentante munito di procura scritta.

La sottoscrizione ha la funzione fondamentale di garantire l’identità del soggetto intimante e di attestare la titolarità del potere di realizzare l’atto, conferendo certezza e trasparenza alla comunicazione.

Il Tribunale ha così accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando inefficace il licenziamento e riconoscendo il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, in conformità al principio per cui un licenziamento privo della forma scritta prescritta dalla legge è nullo, con tutte le conseguenze che da ciò derivano.

Implicazioni sulla comunicazione via email

Questa pronuncia si inserisce in un contesto di crescente utilizzo degli strumenti digitali per le comunicazioni di natura lavorativa.

Tuttavia, come evidenziato, il ricorso alla posta elettronica ordinaria è ben possibile ma non evita la necessità di rispettare rigorosamente le forme previste dalla legge.

Una email non sottoscritta non soddisfa i requisiti dell’art. 2 L. 604/1966, né può sostituire la forma scritta «ad substantiam» richiesta per il licenziamento.

Al contrario, in altre situazioni, può essere ammessa la validità della comunicazione via email se questa è debitamente sottoscritta o se si utilizza la Posta Elettronica Certificata (PEC), che garantisce con valore legale la provenienza e l’integrità del documento.

Anche l’utilizzo della firma elettronica, ove possibile, in calce o a corredo della email ordinaria, può risolvere tranquillamente questo tipo di problemi

Riferimenti giurisprudenziali

La decisione del Tribunale di Pavia conferma orientamenti ormai consolidati in giurisprudenza, tra cui si ricorda:

  • La Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 6425 del 2018 ha distinto tra la validità delle email ordinarie e della PEC, sottolineando come la forma scritta richieda una prova certa dell’identità del mittente e della volontà reale di comunicare il recesso.

  • Sentenze che hanno stabilito l’inefficacia del licenziamento comunicato oralmente o con modalità formali difformi, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno e alla reintegrazione, laddove prevista.

Conclusioni

La sentenza n. 469/2025 del Tribunale di Pavia rappresenta un importante richiamo alla centralità della forma scritta e della sottoscrizione nella comunicazione del licenziamento individuale. Nel contesto dell’uso crescente degli strumenti digitali, il datore di lavoro deve garantire il rispetto rigoroso delle prescrizioni di legge, pena la nullità del recesso.

In definitiva, la comunicazione del licenziamento tramite email non sottoscritta non produce gli effetti voluti, determinando un’inefficacia che tutela il lavoratore e la certezza del rapporto giuridico, confermando l’importanza di garantire la correttezza e la trasparenza nelle comunicazioni di tali atti di straordinaria rilevanza.