Premessa

L’ordinanza n. 25113 del 12 settembre 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento nell’ambito della responsabilità del committente in materia di sicurezza nei contratti di appalto in caso di infortunio sul lavoro.

La pronuncia chiarisce con nettezza che, in caso di infortunio occorso a un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice, il committente non può esimersi da responsabilità limitandosi a negare un qualsiasi ruolo attivo nell’esecuzione del servizio appaltato.

La Suprema Corte afferma, infatti, che l’esenzione della responsabilità richiede la dimostrazione del rigoroso rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il contesto giuridico e il caso concreto

Nel caso affrontato, un lavoratore impiegato presso un’azienda appaltatrice ha promosso azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio sul lavoro, rivolgendosi sia al proprio datore di lavoro sia alla società committente.

La Corte d’Appello aveva precedentemente respinto la domanda nei confronti del committente, sostenendo che non si fosse verificato il cosiddetto “rischio interferenziale”, ovvero quella situazione di rischio generata dall’interazione tra le attività svolte dal committente e dall’appaltatore in un ambiente di lavoro comune.

Tale impostazione è stata ribaltata dalla Cassazione, che ha ribadito la responsabilità inevitabile del committente in tema di sicurezza quando questo non abbia assolto agli obblighi specifici di legge.

Gli obblighi del committente nella sicurezza sul lavoro

La sentenza ribadisce come la responsabilità del committente, presente implicitamente ogniqualvolta si appalta un’attività, imponga una serie di doveri inderogabili:

  • Valutazione dei rischi connessi all’esecuzione del servizio appaltato, anche in relazione ai rischi interferenziali;

  • Fornitura di adeguate informazioni in ordine ai pericoli esistenti nei luoghi di lavoro e ai rischi specifici derivanti dallo svolgimento dell’attività appaltata;

  • Formazione e addestramento del personale eventualmente coinvolto o esposto ai rischi derivanti;

  • Adozione di misure preventive e protettive, idonee a minimizzare o eliminare i rischi;

  • Cooperazione e coordinamento delle attività, specie in situazioni in cui le lavorazioni si sovrappongano o interferiscano;

  • Controllo continuo del rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’appaltatore.

Questi obblighi derivano da una lettura sistematica e integrata del Decreto Legislativo 81/2008, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, e dalla giurisprudenza consolidata in materia.

La responsabilità non si esclude con la sola assenza di ingerenza

Secondo la Cassazione, per escludere la responsabilità del committente in caso di infortunio sul lavoro non è sufficiente dimostrare l’assenza di “culpa in eligendo” (ossia nella scelta dell’appaltatore) o di “culpa in vigilando” (la vigilanza nel corso dell’esecuzione).

Né è rilevante la mera affermazione di non avere interferito nelle attività dell’appaltatore.

La pronuncia evidenzia che una responsabilità diretta e autonoma grava sul committente qualora non adempia agli obblighi di coordinamento, informazione, formazione e controllo.

Ciò vale a rafforzare la tutela dei lavoratori e a incentivare modelli organizzativi e gestionali improntati alla prevenzione effettiva degli infortuni.

Giurisprudenza correlata e principi affini

La giurisprudenza precedente ha più volte riconosciuto un regime di responsabilità condivisa nel contesto dei contratti di appalto per la sicurezza:

  • Cass. Sez. Lav., sentenza n. 11789/2013: responsabilità congiunta di committente e appaltatore per gli infortuni derivanti dal rischio interferenziale;

  • Cass. Sez. Lav., ordinanza n. 25539/2022: obbligo del committente di vigilare e coordinare anche in presenza di appaltatori qualificati;

  • Tribunale di Milano, sentenza n. 3327/2024: valutazione estesa del rischio interferenziale e condanna del committente in caso di mancanza di informazione e cooperazione.

Queste pronunce costituiscono un quadro consolidato che conferma come il committente non possa sottrarsi da responsabilità cui è chiamato a rispondere per legge.

Implicazioni pratiche per committenti e datori di lavoro

Gli operatori economici coinvolti in appalti devono quindi adottare procedure strutturate per la gestione della sicurezza, che prevedano:

  • Un’attenta analisi preventiva e documentata dei rischi complessivi;

  • La formalizzazione degli obblighi reciproci con gli appaltatori, tramite contratti specifici e piani di sicurezza condivisi;

  • La nomina di figure responsabili per il coordinamento della sicurezza;

  • Una verifica continua dell’applicazione delle misure di prevenzione.

Solo così si può prevenire efficacemente la responsabilità civile e penale del committente in caso di incidenti sul lavoro, tutelando al contempo la salute dei lavoratori coinvolti nell’appalto.