Premessa

Con la recentissima ordinanza n. 6000 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sull’annosa questione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i liberi professionisti (come avvocati, commercialisti o ingegneri) che, pur iscritti all’albo, non raggiungono le soglie previste per l’iscrizione alla propria Cassa di previdenza di categoria (es. Cassa Forense per gli avvocati).

Il caso: reddito basso o attività occasionale?

Il caso riguardava un avvocato a cui l’INPS aveva contestato il mancato versamento dei contributi alla Gestione Separata.

La Corte d’Appello aveva dato ragione all’INPS basandosi semplicemente sul fatto che il professionista avesse prodotto un reddito professionale, senza però verificare se quell’attività fosse davvero il suo lavoro abituale o solo un impegno occasionale.

Le deduzioni in diritto della Cassazione sono però estendibili a qualsiasi categoria professionale: per esempio architetti, commercialisti, ingegneri ecc.

La decisione: il principio di “abitualità” dell’attività professionale

Secondo la Cassazione, per far scattare l’obbligo di iscrizione all’INPS non è sufficiente produrre un reddito superiore ad una determinata soglia. Il criterio fondamentale è l’abitualità dell’esercizio della professione.

In particolare, spetta al giudice, una volta contestato l’obbligo contributivo, valutare se esiste o meno il requisito dell’abitualità o meno dell’attività professionale.

La percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 rileva infatti solo come indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo- per escludere che, in concreto l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità.

Inoltre, l’abitualità deve essere valutata nella sua dimensione di scelta del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia sopra citata.

Quando vi è obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS

L’obbligo di iscrizione per il professionista iscritto all’albo sussiste se:

  1. manca la copertura della Cassa professionale: chi esercita in modo abituale una professione iscritta a un albo, ma non versa i contributi soggettivi alla propria Cassa (perché non raggiunge i requisiti minimi di reddito o volume d’affari), deve comunque iscriversi alla Gestione Separata INPS.
  2. l’attività professionale è abituale: non si può presumere che un professionista debba pagare l’INPS solo perché è iscritto all’albo. Occorre verificare in concreto l’attività è stata svolta in modo abituale (continuativo) e non occasionale.

A cosa serve allora il limite di 5.000,00 euro annui?

  • Sotto i 5.000 euro di reddito annuo: non c’è un esonero automatico. Se l’attività è occasionale, non c’è obbligo contributivo; se invece è abituale, occorre comunque versare i contributi l’INPS. Il basso reddito è solo un “indizio” che potrebbe far pensare a un’attività occasionale, ma va valutato insieme ad altri fattori.
  • Sopra i 5.000 euro: se l’attività è occasionale, l’obbligo scatta solo superata questa soglia (ai sensi dell’art. 44 D.L. 269/2003).

Conclusioni

La Corte di Cassazione ha quindi emesso un importante principio di diritto: “L’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento”.

La sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presuppone necessariamente “l’accertamento in concreto da parte del giudice del merito, anche per mezzo di presunzioni, dell’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento”.