L’evoluzione della responsabilità delle piattaforme digitali
La progressiva centralità delle piattaforme digitali nell’economia europea impone una rilettura profonda dei tradizionali confini di responsabilità dei gestori di marketplace.
In questo solco si inserisce la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 dicembre 2025, causa C-492/23, che rappresenta un ulteriore e significativo tassello nel percorso di rafforzamento della tutela dei dati personali nel contesto dell’e-commerce.
La decisione chiarisce in modo netto che il gestore di un mercato online non può invocare l’esonero di responsabilità previsto dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico quando è coinvolto nel trattamento di dati personali, specie se sensibili.
Il caso concreto e la questione giuridica
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di una vicenda avviata in Romania, dove una donna aveva scoperto la pubblicazione, senza consenso, di un annuncio a sfondo sessuale contenente fotografie e numero di telefono.
Il contenuto, diffuso tramite un noto portale commerciale e poi rapidamente rilanciato su altri siti, aveva provocato un danno grave e difficilmente reversibile.
Il gestore del marketplace aveva rimosso l’annuncio entro un’ora dalla segnalazione, ma ciò non aveva impedito la diffusione virale del contenuto.
Da qui il nodo giuridico: il gestore poteva qualificarsi come mero prestatore di hosting, beneficiando del regime di irresponsabilità previsto dalla normativa e-commerce?
Il superamento del ruolo di hosting passivo
La risposta della Corte è stata inequivoca. Il gestore di un marketplace che organizza, struttura, indicizza e rende accessibili gli annunci determina, almeno in parte, le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali e deve quindi essere qualificato come titolare del trattamento ai sensi del GDPR.
Ne consegue l’inapplicabilità dell’esonero previsto per i prestatori di servizi della società dell’informazione che svolgono un ruolo puramente tecnico e neutrale.
La Corte ribadisce così il principio di prevalenza del GDPR rispetto alla disciplina settoriale del commercio elettronico quando sono in gioco diritti fondamentali della persona.
Il quadro giurisprudenziale europeo di riferimento
La pronuncia C-492/23 non è isolata, ma si colloca nel solco di una giurisprudenza europea sempre più attenta al ruolo attivo delle piattaforme digitali.
Già nella sentenza Google Spain (C-131/12) la Corte aveva affermato la responsabilità del motore di ricerca quale titolare del trattamento, introducendo il diritto all’oblio.
Successivamente, nella causa Fashion ID (C-40/17), è stato riconosciuto il concorso di responsabilità tra sito web e social network per l’installazione di plug-in che comportano la raccolta di dati personali.
Ancora, nella decisione Wirtschaftsakademie (C-210/16), la Corte ha esteso la nozione di contitolarità del trattamento agli amministratori di pagine Facebook, valorizzando l’influenza esercitata sulle finalità del trattamento.
Gli obblighi operativi per i gestori di marketplace
Nel caso dei marketplace digitali, l’impatto operativo della sentenza è particolarmente rilevante.
I gestori sono ora chiamati ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a prevenire la pubblicazione illecita di dati personali, soprattutto quelli rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR.
Ciò implica:
- sistemi di verifica dell’identità dell’inserzionista,
- controlli preventivi sui contenuti caricati,
- meccanismi di individuazione automatica di immagini o testi sensibili e, soprattutto,
- la richiesta di un consenso espresso quando l’annuncio riguarda soggetti diversi da chi lo pubblica.
La mera rimozione successiva del contenuto non è più sufficiente.
L’obbligo di prevenzione e il dialogo con il Digital Services Act
La Corte introduce, in sostanza, un vero e proprio obbligo di prevenzione.
Alle piattaforme non è richiesto un controllo generalizzato e indiscriminato, vietato dalla stessa direttiva e-commerce, ma un livello di diligenza proporzionato ai rischi concreti per i diritti e le libertà degli interessati.
Questo approccio è coerente anche con il Digital Services Act, che rafforza i doveri di responsabilità e trasparenza degli intermediari online, confermando una tendenza normativa e giurisprudenziale ormai chiara.
Conclusioni: verso un nuovo equilibrio tra e-commerce e diritti fondamentali
La sentenza C-492/23 segna dunque un passaggio cruciale per il commercio digitale.
L’equilibrio tra libertà d’impresa e tutela dei diritti fondamentali si sposta in modo deciso verso questi ultimi.
Per i gestori di marketplace il messaggio è inequivocabile: non basta offrire uno spazio di intermediazione. Occorre governarlo attivamente, assumendosi la responsabilità di garantire che l’innovazione digitale si sviluppi nel rispetto della dignità e della privacy delle persone.








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