Premessa

Le false partite IVA sono rapporti camuffati da lavoro autonomo ma sostanzialmente subordinati, con rischi elevati per committenti e lavoratori.

Riconoscerle tempestivamente evita sanzioni e permette regolarizzazioni o evita danni ancor più gravi in capo ai lavoratori

Indici di riconoscimento

Una partita IVA è falsa quando manca l’autonomia, elemento essenziale del lavoro parasubordinato, prevalendo al contrario elementi tipici della subordinazione.

La normativa individua tre criteri presuntivi (art. 69-bis D.Lgs. 276/2003):

  1. temporale (collaborazione di almeno 8 mesi in due anni, anche non consecutivi, pari a 241 giorni; vale anno civile, provato da fatture/lettere);
  2. economico (almeno l’80% del fatturato da un unico committente, verificabile da bilanci/estratti conto);
  3. organizzativo (postazione fissa presso il committente, con badge/orari imposti).

La giurisprudenza integra anche con altri elementi qualitativi, tipici della subordinazione:

  • imposizione orari/modalità lavorative (Cass. 14296/2017; 9076/2024);
  • monocommittenza senza progetto specifico;
  • retribuzione fissa o a forfait;
  • gerarchia/poteri direttivi;
  • continuità senza pause;
  • divieto concorrenza o
  • ferie imposte dal committente.

Ad esempio, email con direttive precise o uso tools aziendali indicano subordinazione. Al di là del contratto, il rapporto di lavoro deve prevedere libertà gestionale, pluralità di clienti, assenza di vincoli.

L’Ispettorato e/o il Tribunale valuta fatti reali e concreti al di là del contratto, non solo formali.

Normativa di riferimento

La disciplina è regolata dall’articolo 69-bis del D.Lgs. 276/2003, modificato dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero).

Secondo la normativa, si presume che lavoro sia di tipo subordinato se ricorrono almeno due dei presupposti sopra specificati: collaborazione continuativa superiore a 8 mesi in due anni (criterio temporale); fatturato da un committente >80% del totale (criterio economico); disponibilità di postazione fissa presso il committente (criterio organizzativo).

In caso di contestazione da parte del lavoratore è il committente deve provare il contrario; la presunzione non opera per professionisti ordinistici o casi specifici (es. amministratori).

Giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione ha confermato la presunzione per false partite IVA: con sent. n. 28039/2023 (Sez. Lavoro), riqualificazione anche per prestazioni altamente specializzate se presenti gli indici di subordinazione.

Sent. n. 9076/2024 (Civ.): la postazione condivisa attiva il criterio organizzativo. Ord. n. 34407/2024 (sez. III): integra falsità fatture in contesti di inesistenze soggettive collegate a P.IVA fittizie.

Conseguenze e sanzioni

Per il committente:

  • trasformazione del contratto in subordinato a tempo indeterminato,
  • pagamento arretrati retributivi/contributivi (dal inizio rapporto),
  • sanzioni INPS (fino 30% max/min contributi) e
  • fiscali (120-200% evaso).

Per il lavoratore:

  • regolarizzazione contributi INPS,
  • no sanzioni penali ma recupero tutele (TFR, ferie, NASpI).

Possibili pene per frode fiscale se dolosa. L’INPS e Agenzia Entrate chiudono P.IVA fittizie (6.000 nel 2024).

Rimedi e consigli

Il lavoratore può denunciare la falsa partita IVA all’Ispettorato Lavoro o agire giudizialmente con un avvocato utilizzando email, badge e/o testimoni.

Prevenzione per le aziende: diversifica clienti , documenta autonomia, usa contratti chiari e verifica la P.IVA prima di collaborare