Introduzione: la sentenza Cassazione n. 24204/2025

Con la pronuncia della Corte di Cassazione n. 24204 del 29 agosto 2025 si è ribadito un principio ormai consolidato ma di grande attualità:

  • il datore di lavoro non può accedere alle email personali dei lavoratori, neppure se queste sono conservate su server o dispositivi aziendali.

Questa pronuncia nasce da un contenzioso in cui un’azienda aveva tentato di utilizzare come prova alcune email private recuperate digitalmente da account personali dei dipendenti per contestare loro violazioni contrattuali e atti di concorrenza sleale.

L’iter del giudizio e gli esiti dei diversi gradi

Il Tribunale di Milano in primo grado aveva dato parziale accoglimento alla domanda dell’azienda, ritenendo utilizzabili anche le email personali se gestite dai server aziendali in quanto considerate “corrispondenza aperta”.

Alla condanna al risarcimento danni da parte dei dipendenti, la Corte d’Appello di Milano ha invece cassato questa decisione dichiarando inutilizzabili le prove rappresentate dalle email personali, perché acquisite attraverso un accesso abusivo a account privati protetti da password.

Questo orientamento è stato definitivamente confermato dalla Cassazione, sancendo la piena inviolabilità della corrispondenza privata elettronica.

L’art. 8 della Convenzione Europea: vita privata e corrispondenza

Il fulcro del ragionamento giuridico della Suprema Corte si fonda sull’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e della propria corrispondenza, vietando ingerenze arbitrarie da parte di autorità pubbliche o private.

Non conta il luogo in cui avviene la comunicazione, né il fatto che il supporto informatico abbia natura aziendale: la tutela si estende a ogni tipo di corrispondenza personale, inclusa la posta elettronica inviata o ricevuta da account privati anche sul PC aziendale.

Vita privata e corrispondenza in ambito lavorativo

La Cassazione, richiamando orientamenti della giurisprudenza europea, ha evidenziato che la vita privata in ambito lavorativo riguarda anche le modalità in cui il lavoratore costruisce la propria identità sociale e crea rapporti con gli altri.

Motivo per cui le email personali, anche se usate durante l’orario di lavoro o su dispositivi aziendali, rientrano in questa sfera di tutela.

Analogamente, la corrispondenza, intesa come comunicazioni confidenziali, comprende non solo lettere e telefonate, ma anche le email scambiate in ambito lavorativo ma da account personali, che godono di pari protezione alla privacy.

Principi di legittimità, proporzionalità e informativa preventiva

La Corte ha inoltre precisato che il controllo datoriale sulle comunicazioni deve rispettare criteri stringenti:

  • la finalità del controllo deve essere legittima;
  • l’intervento proporzionato e circoscritto a quanto strettamente necessario, e
  • deve essere preceduto da un’informativa dettagliata e preventiva ai lavoratori circa le modalità e i limiti del controllo stesso.

Un controllo massivo e privo di trasparenza è vietato, così come un accesso non autorizzato agli account personali, anche nel contesto di attività difensive in giudizio.

Le modalità di controllo dovrebbero anche essere regolamentate dalla procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Il trattamento dei dati e le garanzie post-rapporto

Importante anche la considerazione che la sentenza riguarda dati personali dei lavoratori e ex lavoratori, con particolare attenzione alla conservazione e trattamento dei dati acquisiti in modo illecito dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Su questo punto si veda il nostro precedente articolo.

La Cassazione ha sottolineato che tali attività violano le normative sulla tutela della privacy, facendo esplicito riferimento all’impossibilità di avviare indagini sulle opinioni o la vita personale del lavoratore anche qualora le informazioni non vengano effettivamente utilizzate.

Giurisprudenza collegata e rilevanza pratica

Questa sentenza si inserisce in una serie di pronunce che hanno progressivamente rafforzato la tutela della privacy sul luogo di lavoro e sull’uso degli strumenti informatici, confermando principi ormai ben radicati come quelli contenuti nella sentenza Cassazione n. 18302/2016 e nel contesto della disciplina europea e nazionale sul trattamento dei dati personali e il diritto alla riservatezza.

L’effetto pratico per le aziende è la necessità di adottare regolamenti interni precisi e trasparenti, con eventuali politiche di uso consentito degli strumenti informatici e informative al personale, per evitare violazioni che potrebbero portare a sanzioni e a inutilizzabilità delle prove in giudizio.