Premessa
Con l’ordinanza n. 28790 del 31 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in tema di diritto sindacale, di condotta antisindacale e di tutela della libertà e capacità negoziale delle organizzazioni sindacali.
L’imposizione di una lingua straniera, senza prevedere adeguati strumenti di mediazione linguistica come il servizio di interpretariato, configura una condotta antisindacale perché limita il diritto delle OO.SS. di partecipare pienamente e parimenti alle trattative.
Il caso: la multinazionale e il Comitato Aziendale Europeo
Il fatto esaminato dalla Corte trae origine da una controversia fra alcune organizzazioni sindacali e una multinazionale che gestiva le trattative per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE).
Le organizzazioni sindacali avevano denunciato l’imposizione esclusiva della lingua inglese durante il tavolo contrattuale, senza alcun servizio di interpretariato, che le avrebbe rese incapaci di esprimere efficacemente le proprie posizioni.
La Corte d’Appello aveva accolto la domanda sindacale, ritenendo che l’obbligo di utilizzare solo l’inglese fosse lesivo della capacità di dialogo dei sindacati, compromettendo la funzione negoziale.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di secondo grado, focalizzando l’attenzione su due profili essenziali:
Limitazione della libertà di scelta della rappresentanza sindacale: l’imposizione della lingua inglese costringe di fatto le organizzazioni ad individuare rappresentanti con un elevato livello linguistico, a discapito di altri portatori di competenze o esperienze che potrebbero essere più adatti alla negoziazione.
Preclusione del dialogo e del confronto effettivo: senza un servizio di interpretariato, è inevitabile che la comunicazione risulti carente, indebolendo la posizione negoziale dei sindacati e riducendo la qualità dell’interazione sindacale.
La Corte ha sottolineato che non sarebbe stato ravvisato alcun atto antisindacale se fosse stato garantito un servizio adeguato di interpretazione, elemento assente nel caso di specie.
Profili giuridici e giurisprudenza consolidata
L’ordinanza 28790/2025 si inserisce nel più ampio quadro giurisprudenziale di tutela della libertà sindacale, in particolare della capacità dei sindacati di esercitare la loro funzione negoziale senza indebite limitazioni. Secondo il consolidato orientamento della Cassazione (ex multis, sentenza n. 11234/2018; n. 6736/2019):
Le adeguate condizioni di dialogo sono presupposto imprescindibile per la concreta efficacia delle trattative sindacali.
Qualsiasi condotta che, direttamente o indirettamente, limiti la partecipazione paritaria e qualificata dei rappresentanti sindacali è idonea a integrare comportamento antisindacale.
Il principio si applica anche con riguardo all’uso della lingua nei negoziati: l’obbligo di condurre la trattativa in una sola lingua straniera può costituire ostacolo rilevante alla piena rappresentatività e al libero esercizio delle prerogative sindacali.
Implicazioni pratiche e consigli per le imprese
Per le aziende, soprattutto multinazionali o quelle con un’organizzazione transnazionale, il caso offre un monito chiaro: le trattative con le OO.SS., in particolare quelle costituenti organi di rappresentanza transfrontaliera come il CAE, devono essere garantire con strumenti adeguati di comunicazione.
È consigliabile:
Garantire sempre un servizio di interpretariato e traduzione durante le trattative.
Consentire l’uso della lingua madre dei rappresentanti sindacali o almeno non imporre arbitrarie restrizioni linguistiche che limitino la partecipazione effettiva.
Predisporre accordi che, rispetto alle esigenze comunicative, bilancino le necessità aziendali con la tutela del diritto di rappresentanza.
Conclusioni
L’ordinanza n. 28790/2025 conferma il principio secondo cui la libertà e la capacità negoziale delle organizzazioni sindacali non possono essere compresse attraverso l’imposizione esclusiva di una lingua straniera nelle trattative.
Solo assicurando strumenti di supporto come l’interpretariato può dirsi rispettato il diritto reale e sostanziale di partecipazione sindacale, evitando che il dialogo si trasformi in una mera formalità priva di efficacia.
Si tratta di un richiamo importante alla centralità della comunicazione come fondamento del confronto sindacale e della democrazia industriale nelle imprese, un elemento che ogni realtà imprenditoriale deve attentamente considerare per evitare contenziosi e sanzioni legali.








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