Premessa

Facendo seguito alla nota n. 9740/2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato le proprie istruzioni riguardo alle novità introdotte dall’art. 19 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203, noto come “Collegato Lavoro” relativamente alla tematica delle c,d, “dimissioni di fatto”.

Questa normativa modifica la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, introducendo il comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, che stabilisce la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti.

Normativa e Procedura

La nuova norma consente al datore di lavoro di sciogliere il rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile o, in assenza di tale previsione, per un periodo superiore a quindici giorni.

In tal caso, il datore deve comunicare la situazione alla sede territoriale dell’INL, che ha il compito di verificare la veridicità della comunicazione. La comunicazione ha effetto risolutivo automatico del rapporto di lavoro, valorizzando l’assenza ingiustificata come indice della volontà del lavoratore di dimettersi.

Tuttavia, questa disciplina non si applica se il lavoratore riesce a dimostrare l’impossibilità di comunicare i motivi della sua assenza per cause di forza maggiore o per fatti imputabili al datore stesso. La nota n. 579/2025 fornisce anche istruzioni operative ai datori di lavoro su come procedere in tali circostanze.

Comunicazione all’INL

Il datore di lavoro è tenuto a inviare una comunicazione tramite PEC all’indirizzo istituzionale della sede competente dell’INL. Questa comunicazione deve contenere informazioni dettagliate sul lavoratore, inclusi dati anagrafici e recapiti.

L’INL ha predisposto un modello per facilitare questo adempimento

Una volta ricevuta la comunicazione, l’INL ha un termine di trenta giorni per effettuare le dovute verifiche. Durante questo periodo, l’Ispettorato può contattare il lavoratore e altri dipendenti per raccogliere elementi utili all’accertamento.

Se la verifica conferma l’assenza ingiustificata, il datore può procedere con la cessazione del rapporto tramite comunicazione UNILAV.

Onere della Prova

È fondamentale notare che spetta al lavoratore dimostrare non tanto i motivi dell’assenza, quanto piuttosto l’impossibilità di comunicarli al datore. Se l’INL riscontra che la comunicazione del datore non è veritiera o se il lavoratore prova l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza, procederà alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, nel caso in cui vengano accertate gravi inadempienze da parte del datore (come il mancato pagamento delle retribuzioni), l’INL ha la facoltà di riqualificare le dimissioni tacite in dimissioni per giusta causa.

Conclusioni

La nuova disciplina sulle dimissioni di fatto rappresenta un tentativo legislativo di semplificare e rendere più chiara la risoluzione dei rapporti di lavoro in situazioni di assenza ingiustificata.

Tuttavia, introduce anche importanti oneri probatori per i lavoratori e richiede una gestione attenta da parte dei datori di lavoro per evitare conseguenze legali indesiderate.

La collaborazione tra datori e Ispettorato è cruciale per garantire una corretta applicazione della normativa e proteggere i diritti dei lavoratori.