Premessa
Tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, merita particolare attenzione il concordato minore.
Questa procedura è accessibile a chi ha maturato debiti nel corso della propria attività di:
- piccolo imprenditore (ditta individuale, impresa minore non fallibile, socio di società di persone o di capitali) oppure come
- professionista o titolare di partita iva (per esempio artigiani, commercianti, agenti di commercio ecc.).
Vediamo cos’è il concordato minore e perché può essere uno strumento utile per “riabilitarsi” dalle situazioni di sovraindebitamento e ristrutturare il debito.
Concordato minore: cos’è
Il concordato minore è una procedura riservata ai soggetti non fallibili, diversi dai consumatori, che possono proporre ai creditori uno stralcio dei debiti e un piano di pagamento rateale.
Ciò consente di ristrutturare il debito e di proseguire, eventualmente, l’attività professionale o imprenditoriale, o avviarne una nuova, senza correre il rischio di azioni esecutive e cautelari che, per tutta la durata del piano di concordato, possono essere sospese.
La procedura sia avvia, con l’assistenza di un avvocato, mediante la preparazione di una proposta di piano dei pagamenti che deve essere analizzata da un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ammessa dal Giudice e approvata dalla maggioranza dei creditori.
Chi può chiederlo?
Il concordato minore è riservato ai soggetti diversi dai consumatori. In particolare:
- professionisti
- piccoli imprenditori (es. artigiani, commercianti, agenti di commercio ecc.)
- imprenditori agricoli
- imprese minori non soggette a fallimento
- start-up innovative
Per quali debiti
Il concordato minore, come tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, presuppone appunto lo stato di sovraindebitamento. Cosa vuol dire?
Per sovraindebitamento si intende il “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”, situazione che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni oppure la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Il concordato consente di ristrutturare i debiti sorti nel corso dell’attività imprenditoriale o professionale che possono riguardare:
- imposte e tasse;
- mutui e finanziamenti;
- fideiussioni bancarie;
- contributi previdenziali;
- crediti verso fornitori;
- ecc.
Concordato minore anche per chi ha cessato l’attività ma ha ancora debiti
Il concordato minore si distingue in due tipologie:
concordato minore in continuità: è la procedura per chi vuole continuare ad esercitare l’attività imprenditoriale o professionale, ristrutturando i debiti maturati e in corso;
concordato minore liquidatorio: è la procedura per chi ha già cessato la propria attività (per esempio ditta individuale cessata, azienda fallita con debiti personali ecc.) ma vuole ridurre i debiti ancora esistenti generati in passato.
Concordato minore: quando conviene
Il concordato minore è una procedura utile al piccolo imprenditore, artigiano, commerciante o al professionista che, per ragioni legate all’attività lavorativa e/o a vicende personali e familiari, si trovano in uno stato di sovraindebitamento che non consente loro di vivere serenamente, di intraprendere nuovi progetti imprenditoriali/professionali, di proseguire con successo l’attività già in corso ecc.
Si pensi per esempio al commerciante che ha dovuto chiudere la partita iva, ma che si trascina i debiti fiscali e bancari dell’attività cessata, o al professionista che, a causa di un momento di crisi economica, pur volendo continuare l’attività, non guadagna abbastanza da poter pagare tutti i debiti nel frattempo maturati.
Si tratta di casi in cui, se il sovraindebitamento non è avvenuto con malafede o colpa grave, la persona può avere uno strumento utile alla ristrutturazione del debito e alla “riabilitazione” sia personale che professionale, riducendo l’ammontare dei debiti e prevedendo un piano di pagamento dilazionato su misura per i vari creditori.
Il vantaggio della procedura è rappresentato dalla possibilità di sospendere le eventuali azioni esecutive individuali (es. pignoramento dello stipendio o della casa).








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