Comunicazione del licenziamento: la Cassazione chiarisce i limiti delle modalità utilizzate
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13731 dell’11 maggio 2026 si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato in tema di comunicazione del licenziamento, ribadendo un principio di particolare rilevanza pratica: in assenza di una specifica previsione della contrattazione collettiva, le modalità di comunicazione del licenziamento non incidono sulla validità del recesso, purché questo sia stato redatto in forma scritta.
Il fatto: contestazione sulla comunicazione del licenziamento via email
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un lavoratore, del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro. Tra i vari motivi di doglianza, il ricorrente deduceva la nullità del provvedimento espulsivo proprio in relazione alla comunicazione del licenziamento, avvenuta mediante posta elettronica ordinaria, ritenuta in contrasto con le disposizioni del CCNL applicabile.
La Corte d’Appello, investita della questione, rigettava il gravame, ritenendo che la comunicazione del licenziamento effettuata via email non fosse idonea a determinare l’invalidità del recesso, in mancanza di una specifica previsione collettiva che imponesse modalità diverse.
Il quadro normativo: forma scritta e comunicazione del licenziamento
La Suprema Corte, nel confermare la pronuncia di merito, richiama l’art. 2 della legge n. 604/1966, individuando nella forma scritta l’unico requisito essenziale della comunicazione del licenziamento. La norma, infatti, non disciplina le modalità della comunicazione del licenziamento, né impone strumenti tipici o vincolati.
Ne deriva che, sul piano legale, la comunicazione del licenziamento può avvenire con qualsiasi mezzo, purché idoneo a trasmettere un atto scritto contenente la volontà datoriale di recedere dal rapporto.
La natura recettizia e la centralità della conoscenza
Il Collegio valorizza la natura del licenziamento quale negozio unilaterale recettizio, con la conseguenza che la comunicazione del licenziamento produce effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del lavoratore, ai sensi dell’art. 1335 c.c.
In tale prospettiva, la comunicazione del licenziamento assume rilievo non tanto per il mezzo utilizzato, quanto per l’effettiva conoscenza o conoscibilità dell’atto da parte del destinatario. Ciò significa che anche una comunicazione del licenziamento trasmessa via email ordinaria può ritenersi valida, se il lavoratore ne ha avuto concreta conoscenza.
Il principio della Cassazione sulla comunicazione del licenziamento
Sulla base di tali premesse, la Cassazione afferma che, in assenza di vincoli derivanti dal CCNL, la comunicazione del licenziamento non è invalidata dall’utilizzo di strumenti informali, come la posta elettronica ordinaria.
La comunicazione del licenziamento, dunque, resta valida ogniqualvolta sia dimostrato che il lavoratore abbia ricevuto e conosciuto l’atto scritto contenente il recesso.
I precedenti in materia di comunicazione del licenziamento
L’ordinanza si pone in continuità con un orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di comunicazione del licenziamento.
In particolare:
Cass. n. 25134/2015 ha affermato che la comunicazione del licenziamento richiede esclusivamente la forma scritta, senza vincoli sulle modalità di trasmissione;
Cass. n. 29753/2017 ha chiarito che la comunicazione del licenziamento può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a portare a conoscenza del lavoratore la volontà datoriale;
Cass. n. 22024/2019 ha ribadito che la comunicazione del licenziamento si perfeziona nel momento in cui l’atto giunge a conoscenza del destinatario, secondo il criterio dell’art. 1335 c.c.
Tali arresti confermano che la comunicazione del licenziamento va valutata in chiave sostanziale, privilegiando l’effettiva conoscenza rispetto al formalismo.
Il limite della contrattazione collettiva
Resta fermo che la disciplina della comunicazione del licenziamento può essere integrata dalla contrattazione collettiva. Qualora il CCNL preveda specifiche modalità (ad esempio raccomandata A/R o PEC), la violazione di tali prescrizioni può incidere sulla legittimità della comunicazione del licenziamento.
Nel caso esaminato, tuttavia, la Corte ha escluso che vi fossero disposizioni collettive vincolanti sulla comunicazione del licenziamento, rendendo applicabile il solo requisito legale della forma scritta.
Implicazioni pratiche della comunicazione del licenziamento
La pronuncia rafforza un approccio sostanzialistico alla comunicazione del licenziamento, coerente con l’evoluzione degli strumenti tecnologici. Tuttavia, essa comporta importanti ricadute operative.
Se è vero che la comunicazione del licenziamento può avvenire anche via email ordinaria, è altrettanto vero che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la ricezione e la conoscenza dell’atto. In assenza di prova certa, la comunicazione del licenziamento rischia di essere contestata sotto il profilo probatorio.
In questo senso, pur non essendo obbligatorie, modalità come la PEC o la raccomandata continuano a rappresentare strumenti preferibili per garantire certezza alla comunicazione del licenziamento.








Scrivi un commento