Premessa

E’ illegittimo e nullo l’avviso di accertamento notificato all’ultimo indirizzo italiano conosciuto dal Fisco, se il contribuente risiede all’estero ed è iscritto all’AIRE.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso di un contribuente assistito dal nostro studio.

Il caso: avviso di accertamento non notificato all’indirizzo AIRE

Il caso era il seguente: un contribuente ha ricevuto un’intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento di un avviso di accertamento Irpef risalente a qualche anno prima.

Il contribuente, residente a Londra e iscritto all’AIRE da oltre 15 anni, non aveva però mai ricevuto il citato avviso di accertamento al proprio indirizzo di residenza estera.

Pertanto, ha presentato ricorso contro l’intimazione di pagamento per sostenere la nullità/inesistenza della notifica del precedente avviso e quindi l’illegittimità della richiesta di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha prodotto la notifica rivelatasi difatti errata. La spedizione della raccomandata veniva effettuata presso l’ultimo indirizzo italiano conosciuto.

L’agente postale, non avendo trovato nessuno (il contribuente non abitava più lì da oltre 15 anni) ha immesso l’avviso in cassetta e spedito la raccomandata informativa, non ritirata per compiuta giacenza.

La sentenza: qual è la corretta modalità di notifica degli atti tributari all’estero

La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ha dichiarato l’illegittimità dell’intimazione di pagamento e dell’avviso di accertamento, in quanto notificato in modo non conforme alle norme di legge: “Se ne deve dedurre che detta notificazione è nulla e priva di effetti”.

Difatti, esistono regole specifiche per la notifica degli atti tributari ai contribuenti residenti all’estero e sono previste dall’art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese.

Ciò vuol dire che l’Agenzia delle Entrate deve verificare l’indirizzo risultante dai registri anagrafici AIRE.

In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento deve essere effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati.

Solo in caso di esito negativo della notifica effettuata all’indirizzo estero risultate dall’AIRE o, in mancanza, all’indirizzo estero indicato dal contribuente, si procede mediante deposito dell’atto presso la casa comunale con affissione dell’avviso nell’albo pretorio del Comune italiano di ultima residenza.

Conclusione

Dunque, in caso di iscrizione all’Aire, fanno prova le risultanze anagrafiche, con la conseguenza che la notifica dell’atto tributario deve essere eseguita all’indirizzo di residenza estero. Solo quando la stessa non va a buon fine neppure all’indirizzo estero dichiarato dal contribuente, all’ultimo indirizzo italiano conosciuto.

Se non vengono rispettate le suddette regole, la notifica è nulla e priva di effetti.